Cenni ad Europa ed imprese nel GDPR
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La lettura del Regolamento 27 aprile 2016, n. 679 (General data protection regulation,
d’ora innanzi GDPR), adottato dal Parlamento e dal Consiglio UE, e che è oggetto di approfondita analisi nelle pagine che seguono di questo numero, stimola molte riflessioni: dalla nuova e crescente rilevanza che i dati individuali hanno acquisito a seguito dell’avvento di internet e di elaboratori elettronici dotati di una potenza di calcolo enorme e crescente, alla difficile ricerca di un equilibrio tra l’individuo e la dimensione della globalizzazione.
Vi sono due aspetti, tuttavia, che, in questa sede, pare opportuno considerare. Il primo attiene al ruolo dell’Unione Europea in questo momento storico. Il GDPR è volto a disciplinare una materia, quella della privacy, che già da tempo aveva costituito oggetto di interventi in sede europea (si vedano le direttive 95/46/CE; 2002/58/CE; 2009/136/CE). Lo strumento utilizzato, tuttavia, e cioè il regolamento, segnala una ulteriore espansione del diritto dell’Unione Europea. La sua diretta applicabilità a tutti i cittadini dell’Unione, sia pure mitigata dalla presenza di previsioni che lasciano un margine di autonomia ai singoli stati (si pensi ai considerando 13, 149 e 152), costituisce un ulteriore avanzamento nella creazione di un diritto comune a tutti i cittadini europei. Si tratta, a ben vedere, di un diritto, quello
europeo sia o no di diretta applicabilità, che sta permeando sempre di più le società europee, favorendo la costruzione di un sistema di regole, e perciò anche di valori e di diritti, omogeneo nell’ambito di tutta l’Unione.