General Data Protecion Regulation GDPR: profili generali
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Il diritto alla riservatezza è comunemente associato al termine anglosassone, the right of privacy. La definizione nasce e viene originariamente concepita soprattutto in una prospettiva di carattere negativo come il diritto ad essere lasciati soli, e si manifesta
come un generico diritto ad impedire invasioni nella propria esistenza. Questa prospettiva di ius ad escludendum, deve certamente ritenersi superata, specie se proiettata nella società dell’informazione, in cui vi è un’interazione continua dell’individuo con la collettività. Nell’ordinamento italiano, il fondamento costituzionale del diritto alla riservatezza, si trova all’art. 2 della Costituzione, come espressione del diritto dell’individuo allo sviluppo della propria personalità; sviluppo che non può essere visto in termini esclusivamente negativi, essendo irrinunciabile una componente positiva di scelte, di accettazioni e di interazioni con l’esterno. Storicamente, la nascita del diritto
alla riservatezza si fa coincidere con un saggio pubblicato nel 1890 sull’Harward Law Review, scritto da Samuel Warren e Louis Brandeis, rispettivamente senatore e giudice degli Stati Uniti, i quali nel lontano 1890 intentarono una causa contro la Evenienza
Gazzette di Boston che aveva pubblicato “indiscrezioni” sulla vita matrimoniale della moglie dello stesso Warren. I due giuristi statunitensi si posero il problema del rapporto fra l’individuo e la società del tempo, che cominciava a proporsi con schemi diversi
da quelli dell’epoca precedente, questi si ritrovarono a riflettere su quali informazioni riguardanti la vita personale di un individuo dovessero essere di pubblico dominio e quali, invece, meritassero una tutela dalla curiosa invadenza altrui, iniziò così una
discussione sistematica sul concetto stesso di privacy. In altri termini i due giuristi americani affermarono l’esistenza di un diritto alla privacy, visto come diritto ad essere lasciati in pace, la cui lesione dava luogo ad un vero e proprio tort che consentiva di
richiedere il risarcimento del danno.