Il Gruppo Facebook come segno distintivo atipico

Abstract

Il tribunale di torino, con il provvedimento in epigrafe, ha ritenuto che appropriarsi del “gruppo Facebook”, creato da una società con intento pubblicitario e promozionale, distraendolo a beneficio di una concorrente, è comportamento che si pone in contrasto con il divieto di concorrenza sleale confusoria. In tal modo, il tribunale di torino affronta il tema della riferibilità all’imprenditore di un apposito spazio web, cd. gruppo Facebook. ciò allo scopo di stabilire se tale strumento possa essere tutelato alla stregua di un qualunque altro segno distintivo, riconoscendo all’imprenditore, a cui tale segno è riferito, il diritto di precludere ad altri il suo utilizzo.

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